Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

L’accesso civico è il diritto conferito a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Finalità

L'accesso civico costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione da parte dell'amministrazione.

Chi può presentare l’istanza

L’istanza può essere avanzata da chiunque e non richiede la prova di una legittimazione soggettiva ovvero un interesse specifico del richiedente.

Cosa si può richiedere

L’istanza è circoscritta ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione.

Costi

L’accesso civico è gratuito.

Come presentare l’istanza

L’istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Le richieste generiche sono considerate inammissibili salvo la richiesta all’interessato di precisarne l’oggetto.

Sono previste le seguenti modalità di presentazione:

  • a mani tramite consegna al Protocollo generale;
  • tramite PEC/mail al seguente indirizzo: sidraspa@pec.it;
  • tramite fax al numero: 095 544 264;
  • tramite servizio postale all’indirizzo: via Gustavo Vagliasindi n. 53 – Catania – C.A.P. 95126.

Chi decide sull’istanza

La decisione spetta al Responsabile della Trasparenza.

Procedimento

Il procedimento di accesso civico si conclude, sia in caso di accoglimento che di rifiuto, con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente.

In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013 ed a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente può fare ricorso al Titolare del Potere Sostitutivo.

A fronte dell’inerzia del Responsabile della Trasparenza o del Titolare del Potere Sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al T.A.R. ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 104/2010.

Normativa

Data di creazione: 24/03/2022
Data di ultima modifica: 08/04/2022