Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

L’accesso civico generalizzato attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013 (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013).

Finalità

L’accesso civico generalizzato, introdotto con il D.Lgs. 97/2016 in attuazione della Legge Delega 124/2015 (c.d. Riforma Madia), ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L’accesso generalizzato si aggiunge, senza sostituirsi, alle forme di accesso già previste dall’Ordinamento Italiano, quali l’accesso civico semplice e l’accesso documentale, che continuano ad operare sulla base di presupposti e norme diversi.

Chi può presentare l’istanza

L’istanza può essere avanzata da chiunque e non richiede la prova di una legittimazione soggettiva ovvero un interesse specifico del richiedente.

Cosa si può richiedere

L’istanza è esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

Costi

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Come presentare l’istanza

L’istanza deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Le richieste generiche sono considerate inammissibili salvo la richiesta all’interessato di precisarne l’oggetto.

Le richieste inerenti un numero cospicuo di documenti ed informazioni sono ritenute ammissibili salvo che le stesse risultano manifestamente irragionevoli, tali cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione.

Sono previste le seguenti modalità di presentazione:

  • a mani tramite consegna al Protocollo generale;
  • tramite PEC/mail al seguente indirizzo: sidraspa@pec.it;
  • tramite fax al numero: 095 544 264;
  • tramite servizio postale all’indirizzo: via Gustavo Vagliasindi n. 53 – Catania – C.A.P. 95126.

Chi decide sull’istanza

La decisione spetta al Responsabile del Procedimento dell’Ufficio che detiene i documenti, i dati, le informazioni oggetto della richiesta.

Esclusioni e limiti

L’accesso generalizzato è escluso nelle ipotesi indicate al comma 3 dell’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, e quindi nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni ovvero la consente secondo particolari condizioni, modalità e/o limiti.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, possono ricorrere, invece, limiti posti a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis del decreto trasparenza.

In questi casi la pubblica amministrazione svolge un’attività valutativa effettuata con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento.

Detta valutazione può concludersi con l’accoglimento ovvero con il diniego dell’accesso ovvero ancora, qualora sia sufficiente alla prevista tutela dei confliggenti interessi, con il differimento nel tempo o con l’accoglimento secondo particolari limiti/condizioni/modalità.

Controinteressati

Sono “controinteressati” tutti quei soggetti che dall’esercizio dell’accesso subirebbero un pregiudizio concreto a quegli interessi privati (riservatezza, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali) che sono indicati nell’art. 5-bis, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 e tutelati dalle discipline di settore.

L’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di  ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso presentata da altri.

Procedimento

Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude, sia in caso di accoglimento che di rifiuto, con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine è sospeso fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

In caso di accoglimento, l’amministrazione trasmette tempestivamente al richiedente i documenti, i dati e le informazioni richieste. Nel caso di accoglimento nonostante la motivata opposizione del controinteressato, l’amministrazione trasmette al richiedente i documenti, i dati e le informazioni richieste non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione dell’esito da parte del controinteressato.

Come può tutelarsi il richiedente in caso di rifiuto o di mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso, di differimento o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ricorso al Difensore Civico (se istituito) e al T.A.R. ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 104/2010.

L’istanza di riesame può essere presentata secondo le modalità già indicate per l’istanza principale.

Come può tutelarsi il controinteressato

In caso di accoglimento della richiesta nonostante la motivata opposizione del controinteressato, quest’ultimo ha a disposizione le medesime forme di tutela previste per il richiedente l’accesso, ed infatti può presentare: 1) richiesta di riesame al responsabile della Prevenzione della Corruzione; 2) ricorso al Difensore Civico (se istituito); 3) ricorso al T.A.R. ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 104/2010.

L’istanza di riesame può essere presentata secondo le modalità già indicate per l’istanza principale.

Normativa

Data di creazione: 24/03/2022
Data di ultima modifica: 08/04/2022